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Ordinanza — n. 14282/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO DANIELE nato a PALERMO il 20/05/1990 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPAMPINATO DANIELE per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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furto aggravato furto di lieve entità furto di dati crimine furto aggravato in banda reato flagrante
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO DANIELE nato a PALERMO il 20/05/1990 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPAMPINATO DANIELE per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a denunciare il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e di determinazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente