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Ordinanza — n. 14279/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific proof criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Liga's cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. Liga argued the lower court erred in assessing evidence and applying recidivism, but the appeal was deemed too generic and non-specific. The court rejected the claims because the appellant did not critically compare his arguments with the detailed reasoning and specific evidentiary elements used by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or non-specific, failing to critically engage with the detailed reasoning and specific evidentiary elements established by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal non-specific criticism of reasoning failure to cite specific evidence recidivism application error azione di responsabilità infrazione commessa per negligenza responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LIGA VINCENZO per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGA VINCENZO nato a PALERMO il 29/12/1993 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LIGA VINCENZO per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Palermo, il 16 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza, perché non indica neppure le prove che sarebbero state erroneamente valutate, e per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto contestato (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente enucleato gli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità: le dichiarazioni rese dal teste Di Gregorio Gianluca, dipendente di Poste Italiane; le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di querela; il sequestro della carta d'identità e della tessera sanitaria esibite dall'imputato, entrambi alterati); - parimenti generica è la censura che lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, non risultando che la stessa sia stata contestata e ritenuta; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pr