Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Visconti inadmissible and ordered him to pay court costs. Visconti challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of law and defects in reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims because the appeal's sole ground was too vague and failed to specify the exact legal elements required for a valid challenge under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific legal elements violated or the logical defects in the lower court's reasoning, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Pietro Visconti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Palermo del 13 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Sciacca per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento della penale responsabilità per il reato ascrittogli è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e priva di vizi logici, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consi9lie,peestensore Il Presidente