Cassation court dismisses appeal regarding defamation conviction and remission of complaint acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability for defamation. Although the victim declared remission of the complaint, the court found the defendant had not explicitly accepted this or been aware of it, thus the crime remained extant. Furthermore, the appeal was rejected because the defendant's lawyer insisted on the original appeal while simultaneously arguing for the remission's effect, creating a contradictory stance that lacked legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen. — An appeal lacks admissibility if the appellant's conduct demonstrates a lack of interest in obtaining favorable legal principles, particularly when the appellant's defense strategy contradicts the acceptance of a procedural extinction of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA GIOVANNA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 02/02/1980 avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore della ricorrente, avv. Domenico Attanasi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo che la sua trattazione fosse assegnata ad altra sezione, e ha allegato l'atto con il quale la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Brindisi del 14 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanna Pentassuglia per il reato di diffamazione e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'istanza, avanzata dal difensore della ricorrente, di voler dichiarare il reato estinto per remissione della querela non può essere accolta poiché, sebbene effettivamente la persona offesa Giuseppe Mingolla abbia in data 25 agosto 2023 dichiarato di voler rimettere la querela, l'imputata non ha espressamente dichiarato di volere accettare detta remissione e nemmeno risulta in atti che sia venuta a conoscenza della stessa, cosicché non può ritenersi che l'imputata non l'abbia ricusata; peraltro, il difensore della ricorrente, con la memoria depositata, ha insistito anche per l'accoglimento dell'originario ricorso chiedendo che lo stesso fosse assegnato ad altra sezione «anche» per la decisione sulla istanza di remissione, assumendo un atteggiamento difensivo che si pone in contrasto con l'accettazione dell'effetto estintivo del reato conseguente remissione della querela; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto posto in assenza di interesse, tendendo ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per la ricorrente; il Tribunale ha nuovamente motivato su ogni punto in modo adeguato ed esaustivo e l'eventuale nullità della sentenza di primo grado non comporta l'annullamento con rinvio al Giudice di pace, ma solo il dovere gravante sul giudice di appello di motivare su quanto il primo giudice non aveva motivato, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); - che il secondo motivo, con cui l'imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521, cod. proc. pen., e 595 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali o comunque non relative a nullità assolute, atteso che non è possibile riscontrare alcuna diversità del fatto ed è stata 2 IF/ ben motivata la portata diffamatoria della condotta dell'imputata; in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del