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Ordinanza — n. 14276/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds not raised in prior proceedings under Article 606.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reduction of accessory penalties violated specific bankruptcy law articles and contained motivational defects regarding specific intent. The court rejected these claims because they constituted new grounds not previously raised, rendering them inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 217, comma 2; Art. 224, comma 2, n. 2, legge fall.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based on new grounds of law not deduced in prior proceedings is inadmissible.

Parole chiave

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new grounds of law inadmissible appeal bankruptcy law specific intent procedural default irregolarità finanziarie inchiesta per falsità atti falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 2, legge fall.
Art. 224, comma 2, n. 2, legge fall.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IASCY DAVIDE nato a PALERMO il 12/06/1980 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Rosalia Zarcone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 febbraio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Iascy per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 217, secondo comma, e 224, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; al riguardo, giova evidenziare che già nella sentenza di primo grado, cui ha fatto espresso rinvio anche la Corte di appello, è stato affermato che vi è stato occultamento della documentazione ed è stata offerta adeguata motivazione circa la sussistenza del dolo specifico; - che il suddetto motivo di ricorso è nuovo, inerendo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, e, quindi, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis