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Ordinanza — n. 14274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to meet autosufficiency requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by seven individuals inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants challenged the civil liability confirmation by claiming errors in evidence evaluation, but the court found their arguments generic and insufficient. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict requirement of autosufficiency without properly substantiating the alleged evidentiary flaws.

Regesto Legislator

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Art. 129, 531 cod. proc. pen.; Art. 610, 581 cod. pen.: Cassation appeals must be autosufficient; generic complaints regarding evidence evaluation without specific factual support or integral record excerpts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility autosufficiency requirement generic grounds rejection civil liability confirmation evidence evaluation error azione penale privata azione civile violenza domestica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 531 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. pen.
Art. 581 cod. pen.
e nei confronti della sola Mastria Grazia per il delitto di cui all'art. 581 cod.
art. 581 cod. pen
e nei confronti della sola Mastria Grazia per il delitto di cui all'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGLIALONGA MASSIMO nato a TUGLIE il 26/12/1966 PAGLIALONGA STEFANO nato a TUGLIE il 20/01/1971 URSO ROBERTO nato a MAGLIE il 02/12/1970 MASTRIA KATIA MARIELLA nato a MAGLIE il 21/11/1971 MASTRIA GRAZIA nato a PARABITA il 24/02/1973 PROVENZANO SABRINA nato a TUGLIE il 06/02/1972 PAGLIALONGA MARIA ASSUNTA nato a TUGLIE il 15/08/1974 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che PAGLIALONGA MASSIMO, PAGLIALONGA STFANO, URSO ROBERTO, MASTRIA KATIA MARIELLA, MASTRIA GRAZIA, PROVENZANO SAgINA e PAGLIALONGA MARIA ASSUNTA propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 22 marzo 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. e nei confronti della sola Mastria Grazia per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione (fatti commessi in Gallipoli il 6 gennaio 2014), con conferma della responsabilità agli effetti civili; - che con memorie pervenute in data 15 gennaio 2024, i difensori delle parti civili costituite Stan Paulina Puia e Tommasi Paolo Maurizio hanno insistito per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili medesime per il presente grado di giudizio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i due proposti motivi, di contenuto sostanzialmente identico, con i quali si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e 610 e 581 cod. pen.) e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati agli effetti civili, per erronea valutazione delle prove, sono generici e non consentiti in questa sede, perché senza neppure adempiere correttamente all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, tramite la produzione dei verbali integrali delle prove dichiarative che si assumono travisate, pretendono di mettere in discussione il merito della regiudicanda, pur a fronte di un conforme apprezzamento delle prove stesse; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da ciascuna delle parti civili, Tommasi Paolo Maurizio e Stan Paulina Puia, per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Tommasi Paolo Maurizio e Stan Paulina Puia, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consiglir es