Cassation appeals dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding evidentiary inadmissibility and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Moretto Giuseppe and Barbarello Angelo inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for resisting arrest, arguing the victim's statements were inadmissible due to their own pending proceedings and citing procedural errors regarding legal representation. The court rejected these claims as generic, noting the appellants failed to specify which evidentiary acts were flawed or to substantiate their procedural complaints with concrete legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339, comma 1, cod. pen.; Art. 74, 76, 78, 100, 122 cod. proc. pen.: In cassation appeals, generic allegations of evidentiary inadmissibility or procedural violations without specific identification of affected acts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORETTO GIUSEPPE nato a TORRE SANTA SUSANNA il 11/12/1962 BARBARELLO ANGELO nato il 21/01/1973 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che MORETTO GIUSEPPE e BARBARELLO ANGELO hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 15 febbraio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il reato di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, in relazione all'art. 339, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Torre Santa Susanna il 28 novembre 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che, eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa in quanto imputata di procedimento connesso, denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza o della manifesta illogicità della motivazione, è generico avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.» (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); prova di resistenza cui il ricorrente non ha adempiuto con la necessaria specificità, essendosi limitato ad offrire una mera rilettura di elementi di prova; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 74, 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l'obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio» (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975;
Conf.: Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Rv. 265226; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432; Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023, Rv. 284994); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore I