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Ordinanza — n. 14270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing and EU accession retroactivity in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniel Costei Gherghinoiu inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for sentencing errors and claimed the 1998 immigration law violated due process regarding Romania's pre-EU status, but the court found these grounds infounded. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133, 99, 62 cod. pen.; Art. 13 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286: An appeal challenging the determination of punishment or the application of immigration laws based on a state's pre-EU accession status is inadmissible when the criminal act occurred before the treaty's entry into force, as established by precedent that EU membership does not erase prior criminal liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality review retroactivity of EU accession immigration law criminal liability procedural costs award recidiva nell'infrazione doppia punibilità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'art. 99 cod.
Art. 62 cod. pen.
Art. 13 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
pen., avuto riguardo della violazione dell'art. 13, d.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
263367); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 99 cod. pen
pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERGHINOIU DANIEL COSTEL nato il 10/06/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 1 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniel Costei Gherghinoiu per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e agli artt. 133, 99 e 62 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., avuto riguardo della violazione dell'art. 13, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in un momento in cui la Romania non faceva ancora parte dell'Unione Europea, risulta manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di successione di leggi penali, che l'adesione di uno Stato all'Unione Europea non determina la non punibilità del delitto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione (Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso