Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and manifestly unfounded regarding false declaration dolo.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Cava inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for the crime of false declaration in a substitute act, arguing a violation of procedural law. The court rejected this claim as the generic argument regarding the required level of scrutiny for such declarations was manifestly unfounded and did not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the statutory requirement for particular scrupulousness in verifying substitute declarations inherently implies the existence of generic intent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVA SALVATORE nato a QUINDICI il 20/03/1949 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CAVA SALVATORE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 483, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art. 75 DPR 445/200 (fatto commesso in Pago del Vallo di Lauro il 29 dicembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, il richiamo alle conseguenze penali cui si espone chi rassegna il falso in dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, è tale da imporre al dichiarante uno scrupolo particolare nel verificare quanto gli viene chiesto di dichiarare, di modo che l'assenza di tale verifica lo espone al rischio del verificarsi delle dette conseguenze, con l'integrarsi del dolo generico, richiesto ai fini del configurarsi del delitto contestato, nella forma del dolo eventuale (vedasi pagina 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il President