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Ordinanza — n. 14268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was generic and manifestly unfounded. The appellant argued for the denial of generic mitigating circumstances, but the lower court had already rejected them based on the defendant's numerous prior precedents and conduct during bankruptcy and first-instance proceedings. The court ruled that the appeal failed to provide specific legal arguments beyond reiterating the lower court's reasoning, which was sufficient to justify the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The appeal must be specific and substantiated; a generic complaint regarding the denial of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning based on established facts and prior conduct.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation mitigating circumstances specificity requirement manifestly unfounded occultamento di beni reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIOLI GIOVANNI nato a ROMA il 18/09/1959 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RICCIOLI GIOVANNI limitatamente al fatto contestato al capo 2, riqualificato ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F., con conseguente rideterminazione della pena (fatto commesso in Roma in data 24 gennaio 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto al lume dei numerosi precedenti dell'imputato e del comportamento da lui tenuto nel corso della procedura fallimentare e del giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside