Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14265/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bankruptcy fraud convictions for new grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Carmelo and Andrea Montedoro inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants argued for new qualifications of fact and alleged violations of law regarding bankruptcy crimes, but the court rejected these claims. The court ruled that the first appeal's new ground was untimely under procedural law, while the remaining complaints were either unsupported by the record or merely generic repetitions of arguments already adequately addressed by the lower courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals containing new grounds not previously raised are inadmissible, and complaints lacking specific critique of the lower court's reasoning are rejected as manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new grounds bankruptcy fraud generic complaint procedural sanction court costs Cassation bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 216, legge fall.
Art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.
Art. 222, legge fall.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTEDORO CARMELO nato a MONTERONI DI LECCE il 27/12/1935 MONTEDORO ANDREA nato a LECCE 11 10/10/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,Ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce del 13 novembre 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di Carmelo Montedoro ed Andrea Montedoro per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 216, primo e secondo comma, 219, secondo comma, n. 1, e 222, legge fall., e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Carmelo Montedoro, è inammissibile, nella parte in cui si duole della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della fallita, trattandosi di un motivo nuovo, deducibile e non dedotto in precedenza, cosicché esso incorre nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Carmelo Montedoro, nella parte in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e all'art. 216, secondo comma, legge fall., e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile, considerato che vi è adeguata motivazione priva di contraddizioni o palesi illogicità e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Andrea Montedoro, che lamenta erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, relativamente al reato di bancarotta documentale e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato, che anzi risulta ben motivato; - che il secondo motivo dei ricorsi di entrambi i ricorrenti, che si dolgono dell'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 216, comma secondo, legge fall. e del vizio di motivazione relativamente al reato di bancarotta patrimoniale ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile, atteso che in entrambi i casi è generico e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha affermato che si è in presenza di una distrazione perché il prezzo della cessione dei beni non è stato pagato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme