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Ordinanza — n. 14261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI ORAZIO nato a CATANIA il 08/07/2000 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che PUGLISI ORAZIO ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 13 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 99, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. ed art. 4, comma 2, I. 110/1975 (fatto commesso in Catania il 24 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. ed art. 4, comma 2, I. 110/1975 (fatto commesso in Catania il 24 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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porto abusivo di armi tentato furto infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso reato flagrante rapina qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI ORAZIO nato a CATANIA il 08/07/2000 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che PUGLISI ORAZIO ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 13 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 99, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. ed art. 4, comma 2, I. 110/1975 (fatto commesso in Catania il 24 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia vizio di violazione di legge in riferimento alla procedibilità del delitto di tentato furto aggravato, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che, pur divenuto, il reato contestato, procedibile a querela di parte per effetto del d.lgs. n. 150/2022, ne sussistesse, comunque, la condizione di procedibilità, giacché la persona offesa, al di là della mera enunciazione formale del verbale redatto da personale della GDF di Catania in data 24 febbraio 2020 ("verbale di ricezione di denuncia orale"), aveva sporto querela, dichiarando "intendo perseguire, a norma di legge, per tutti i reati del codice penale, il diretto responsabile per i danni patiti" (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità <<In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto che l'oggetto materiale del reato, l'autovettura Fiat UNO, non fosse certo un bene di speciale tenuità); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore I