Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding statutory aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Viola's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded lack of motivation. The appellant argued the lower court failed to explicitly exclude the aggravating circumstance of leaving the victim's property in a parked car, citing binding precedent. The court rejected this claim because the appellate judgment sufficiently addressed the facts and the issue was not suitable for review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning implicitly excludes the aggravating circumstance without explicit denial, as the facts are fully established and the issue is not appropriate for this level of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA GIUSEPPE GIANLUCA nato a CATANIA il 17/02/1984 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; -
RITENUTO IN FATTO
- che VIOLA GIUSEPPE GIANLUCA ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Catania il 18 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa - in cui l'imputato, dopo aver infranto il cristallo dello sportello posteriore destro dell'autovettura Fiat, parcheggiata sulla pubblica via, aveva prelevava dall'abitacolo una borsa (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata) -, e, comunque, non consentito in questa sede, giacché affidato a doglianze interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Pre