Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract and non-specific arguments lacking concrete factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Santessa Sansonna inadmissible. The appellant argued for a violation of law and reasoning regarding his criminal liability, but the court found these arguments abstract and devoid of concrete factual links to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate, non-specific, or purely abstract, lacking any concrete connection to the facts or reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/06/1990 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SANSONNA SANTE limitatamente al fatto di cui al capo A), con riqualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 56 e 624 cod. pen. e con rideterminazione della relativa pena (fatto commesso in Canosa di Puglia il 1 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN FATTO - che il proposto motivo, che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (cfr. pagg. 4 e 5); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presiden