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Ordinanza — n. 14253/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false documents due to lack of gross falsification and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for false documents. The appellant argued the falsification was not gross, but the court noted the document's inauthenticity required expert verification by police, proving it was not immediately recognizable. Additionally, the constitutional challenge regarding defense rights was rejected as irrelevant because the appeal was inadmissible regardless of formal compliance.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 3, 24, 27 e 111, Cost. The appeal is inadmissible if the substantive grounds for the conviction are not met, rendering formal procedural defects irrelevant to the admissibility of the remedy.

Parole chiave

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false documents criminal liability gross falsification threshold inadmissible appeal procedural defects irrelevance constitutional complaint rejection falsità in documenti di servizio falsificazione dei pesi e delle misure documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Art. 3, 24, 27 e 111, Cost.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOU LAZHAR nato il 26/02/1975 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 22 ottobre 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di Lazhar Dhaou per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla natura non grossolana della falsificazione, è manifestamente infondato, atteso che nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che la falsità del documento per il quale è stata pronunciata condanna non era immediatamente percepibile da persone non esperte della materia, tanto che anche i carabinieri avevano dovuto eseguire accertamenti per verificare che il documento, al quale era stata apposta la fotografia dell'imputato, non fosse stato regolarmente rilasciato ad altro soggetto; - che l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111, Cost., per il mancato rispetto del principio di parità tra le parti e lo svuotamento della difesa tecnica dato dall'obbligo del deposito di specifico mandato ad impugnare a pena di inammissibilità, è irrilevante, atteso che il ricorso è in ogni caso inammissibile a prescindere dal rispetto degli oneri formali prescritti dalle disposizioni sopra citate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de