Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial sentence reduction for renewed criminal danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Trombetta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an error in law and motivation regarding Article 99 of the Penal Code, claiming a lack of reasoning in the appellate court's decision. The court rejected this, finding the appeal manifestly unfounded because the lower court adequately addressed the appellant's prior criminal record and established renewed dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 99, cod. pen.: An appeal challenging a sentence on grounds of defective motivation is inadmissible if the reasoning is evident and sufficient, particularly when the court explicitly cites prior criminal conduct to justify renewed dangerousness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA ANTONIO nato a NAPOLI il 03/10/1960 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nocera del 11 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Trombetta, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione all'ad, 99, cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a denunciare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed affermato che il nuovo reato è manifestazione di una rinnovata sua pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il