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Ordinanza — n. 14248/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14248/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FODOR RAMON CARLOS IOAN nato il 31/05/1997 GOMEZ DISLA EDELY YOSMEILY nato il 17/06/1996 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 settembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Ramon Carlos Ioan Fodor e Edely Yosmeily Gomez Disla per una serie di reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e furto in abitazione e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si suole del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo G) dell'imputazione, è inammissibile, considerato che provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, nonché il secondo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, con cui si dolgono del vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni poste alla base della pena applicata, sono inammissibili, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale risulta essere sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, che si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, è inammissibile, essendosi anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14248/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, n. 5, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 settembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Ramon Carlos Ioan Fodor e Edely Yosmeily Gomez Disla per una serie di reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e furto in abitazione e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si suole del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo G) dell'imputazione, è inammissibile, considerato che provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, nonché il secondo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, con cui si dolgono del vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni poste alla base della pena applicata, sono inammissibili, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale risulta essere sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, che si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, è inammissibile, essendosi anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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remissione della pena risarcimento alle vittime di reati esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FODOR RAMON CARLOS IOAN nato il 31/05/1997 GOMEZ DISLA EDELY YOSMEILY nato il 17/06/1996 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 settembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Ramon Carlos Ioan Fodor e Edely Yosmeily Gomez Disla per una serie di reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e furto in abitazione e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, il quale si suole del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo G) dell'imputazione, è inammissibile, considerato che provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Ramon Carlos Ioan Fodor, nonché il secondo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, con cui si dolgono del vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni poste alla base della pena applicata, sono inammissibili, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale risulta essere sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata Edely Yosmeily Gomez Disla, che si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, è inammissibile, essendosi anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C