Sentenza — n. 14247/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDO GUIDO nato a AFRAGOLA il 23/01/1975 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Alberto Tortolano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
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Generato dall'IASentenza — n. 14247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alberto Tortolano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDO GUIDO nato a AFRAGOLA il 23/01/1975 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Alberto Tortolano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15 settembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Guido Castaldo per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625, n. 2, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prescrizione, è fondato, atteso che il reato di furto monoaggravato (nella motivazione della sentenza di primo grado si fa riferimento solo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la pena inflitta corrisponde al minimo edittale per il furto monoaggravato) è stato commesso il 25 maggio 2015 ed il termine minimo di prescrizione, nel caso di specie, è pari ad anni sei, e considerato che la sentenza di primo grado è stata emessa il 15 settembre 2015 e che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso solo successivamente a questa data e medio tempore non sono intervenuti atti interruttivi, il termine è interamente decorso il 25 settembre 2021;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i