Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14246/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial sentence reform for defamation, citing lack of interest and valid appellate powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment that replaced a custodial sentence with a fine for aggravated defamation, arguing violations of procedural law and constitutional rights. The court rejected these claims, noting the appellate court had the authority to complete missing reasoning and that the appellant lacked standing to contest the decision since the suspended sentence remained in effect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 604 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks interest, particularly when the appellate court has not revoked a suspended sentence benefit, and the lack of initial motivation does not mandate nullity if the higher court can supply it.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of interest suspended sentence appellate motivation defamation penalty procedural violation costs award perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
271735); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod.
Art. 604 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 604 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1965 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Enrico Ricciuto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, sostituendo la pena pecuniaria alla pena detentiva, la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Aiello per il reato di diffamazione aggravata continuata e applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, sesto comma, Cost., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che afferma che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto proposto in assenza di interesse, tendendo ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, considerato che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, non ha escluso o revocato il beneficio della sospensione già applicato dal Tribunale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna.,10 ricorrente al pagamento delle spese 2 /0/ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co