Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for private violence, citing inadmissibility of factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Mario Pirozzi, Tommaso Pirozzi, and Lucia Rega inadmissible. The appellants argued for contradictory reasoning and erroneous application of laws regarding private violence, but the court found these grievances to be mere reiterations of issues already decided by the lower courts. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 110, 610, cod. pen.; Art. 56, cod. pen.: Appeals challenging the persuasiveness or logical consistency of the lower court's reasoning are inadmissible if they do not demonstrate a manifest illogicality or a contradiction with ignored evidence, as the Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments.

Parole chiave

Generato dall'IA
private violence conviction inadmissible appeal contradictory reasoning factual assessment review legal error distinction court costs award criminal liability azione penale privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 610, cod. pen.
Art. 56, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIROZZI MARIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 18/02/1976 PIROZZI TOMMASO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 15/03/1977 REGA LUCIA nato a CASTELLO DI CISTERNA il 16/04/1953 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 3 giugno 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Pirozzi, Tommaso Pirozzi e Lucia Rega per il reato di violenza privata, commesso in concorso fra loro, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la contraddittorietà della motivazione, è inammissibile, considerato che vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il motivo si limita, quindi, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in questa sede, avendo questa Corte di cassazione che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che il secondo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 110 e 610, cod. pen., è inammissibile, poiché appare volto a sollevare censure in fatto fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare il reato, non essendo, pertanto, consentito dalla legge in sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente YÌ" vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am