Italian Court dismisses appeal against theft conviction citing lack of special leniency grounds under Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Fusó inadmissible regarding his conviction for theft committed in Pisa. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on the minor nature of the offense, but the lower court correctly applied established legal principles. The court ruled that the specific conditions for leniency were not met due to the grave circumstances of the crime, including the nighttime execution and forced entry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The request for non-punishment due to the particular triviality of the offense is inadmissible when the crime was committed with grave circumstances such as burglary at night, as subsequent conduct cannot alone render an offense trivial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE (CUI 03N1QUJ) nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a FUSO SIMONE per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Pisa il 28 dicembre 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che la Corte territoriale ha mostrato di essersi attenuta al principio di diritto secondo cui «Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. perì.» (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497), evidenziando come dell'istituto invocato non sussistessero i presupposti, alla luce delle modalità particolarmente gravi di realizzazione del furto, in quanto commesso di notte e con effrazione (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres