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Ordinanza — n. 14243/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14243/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di Denis Levacovich per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito affermato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, incapace di controllare la sua aggressività; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reati violenti azione civile recidiva nell'infrazione sanzione penale precedenti penali gravi procedura di revisione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di Denis Levacovich per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito affermato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, incapace di controllare la sua aggressività; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il