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Ordinanza — n. 14240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HELD KATIA nato a GALLARATE il 16/09/1968 VARIBA ANTONIO nato a ZEVIO il 26/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975); - che il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di HELD per i delitti di cui ai capi A) e B), è affidato a doglianze generiche, in quanto riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione di appello e, comunque, non consentite in questa sede in quanto unicamente volte a suggerire una rivalutazione del fatto e ciò pur al cospetto di una motivazione congrua ed esaustiva (quale quella ostesa alle pagine 4 e 5, punto 4.1, della sentenza impugnata) che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

Parole chiave

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partecipazione al reato aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità doppia punibilità luogo del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HELD KATIA nato a GALLARATE il 16/09/1968 VARIBA ANTONIO nato a ZEVIO il 26/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di VARIBA ANTONIO e di HELD KATIA per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (capo C, ascritto ad entrambi) e di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 61 n. 2, 110 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (capi A e B ascritti alla sola HELD), ha ridotto la pena loro rispettivamente inflitta (fatti commessi in Borghi il 22 marzo 2016 e in Sogliano al Rubicone il 31 luglio 2016); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (capo C), è affidato a doglianze generiche, i quanto meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 6 e 7, punto 4.3, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il secondo motivo, che eccepisce il difetto di legittimazione in capo a Migliori Daniela quanto al furto della busta contenente la somma di Euro 600,00, sottratta dall'interno dei locali cucina del ristorante 'Ponte Rosso', gestito dalla famiglia Migliori, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975); - che il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità di HELD per i delitti di cui ai capi A) e B), è affidato a doglianze generiche, in quanto riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione di appello e, comunque, non consentite in questa sede in quanto unicamente volte a suggerire una rivalutazione del fatto e ciò pur al cospetto di una motivazione congrua ed esaustiva (quale quella ostesa alle pagine 4 e 5, punto 4.1, della sentenza impugnata) che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);- - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigl