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Ordinanza — n. 14238/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding fraudulent means in theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luca Villani's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Villani argued that the lower court erred in applying Article 625 regarding the 'fraudulent means' aggravating circumstance in his theft conviction. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing established precedent that defines fraudulent means as any deceptive action intended to overcome the victim's defenses.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; The aggravating circumstance of 'fraudulent means' in theft is established by any deceptive action designed to overcome the victim's will, and a claim that such means were absent is inadmissible if manifestly unfounded based on settled case law.

Parole chiave

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theft aggravated means fraudulent means definition cassation inadmissibility manifestly unfounded claim deceptive action theft imputazione di furto perseguimento penale per truffa prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che VILLANI LUCA ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 5 giugno 2023 che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 20 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportamento tenuto dall'imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgimento necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presiden