Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding attempted theft mitigation. The court rejected the claim for non-punishability under Art. 131-bis. The appeal was declared inadmissible and the appellant ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Adamo Truzzi inadmissible, confirming the lower court's finding of attempted aggravated theft. Truzzi argued that the trial court failed to recognize the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code, claiming an erroneous application of the law. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the statutory requirement for attempted crimes necessitates considering the scarcity of danger, which was properly addressed in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's arguments regarding the non-punishability of attempted crimes are manifestly unfounded due to a clear conflict with the statutory requirement to assess the scarcity of danger.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ADAMO nato a MERCATO SARACENO il 17/05/1972 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Adamo Truzzi per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che in caso di reato tentato occorre aver riguardo dell'esiguità del pericolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/