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Ordinanza — n. 14234/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic claim fails to challenge specific facts proving defendant's knowledge of illegal water connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and unfounded. The defendant argued against a conviction for theft based on an illegal water connection, but the lower court correctly applied legal principles regarding knowledge of third-party installations. The court rejected the appeal because it did not specifically refute the factual evidence establishing the defendant's awareness of the situation.

Regesto Legislator

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Art. 624, Art. 625 c.p.; A generic appeal alleging violation of law regarding criminal responsibility is inadmissible if it fails to specifically challenge the factual elements proving the defendant's conscious exploitation of a third-party illegal connection.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal water connection theft by exploitation conscious knowledge generic appeal inadmissible criminal responsibility Corte di Cassazione factual proof ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE CRISTIAN PAOLO nato a ENNA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di ARNONE CRISTIAN PAOLO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Pietraperzia il 30 agosto 2017 con querela del 21 novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, tramite il congruo riferimento a peculiari ed incontestati elementi di fatto della fattispecie concreta (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui sono state valorizzate, in particolare, due circostanze decisive ai fini della prova della consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete idrica da parte dell'imputato, ossia che non era presente nella casa, servita dalla tubazione in ghisa, alcun contatore dell'acqua e che la casa stessa era abitata dall'imputato ricorrente proprio nel periodo estivo, in cui secondo la sua prospettazione difensiva, vi ci si sarebbe dovuto trovare lo zio, proprietario della casa ed in tesi difensiva, presumibile autore dell'allaccio abusivo), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (pur affermato in materia di furto di energia elettrica), secondo cui risponde del reato di furto anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del