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Ordinanza — n. 14233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances are a factual judgment of the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Luigi Meroni inadmissible regarding his conviction for multiple crimes. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing, but the court ruled that the trial judge's assessment of these factors constitutes an irrevocable factual judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In matters of generic mitigating circumstances, the judge of the merits expresses a factual judgment whose motivation is unassailable in the court of cassation, provided it is not contradictory and accounts for the elements considered preponderant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances factual judgment of merits unassailable motivation court of cassation review penal responsibility perseguimento penale per truffa furto di lieve entità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • 4‘.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 giugno 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Luigi Meroni per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 707, cod. pen. e 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec