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Sentenza — n. 14228/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14228/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DOMENICO nato a CATANIA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Caruso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 339 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 14228/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Caruso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 339 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DOMENICO nato a CATANIA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Caruso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 7 ottobre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico D'Anna per il reato di minaccia aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen., è inammissibile, in quanto si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito; - che lo stesso motivo è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito ben chiarito le ragioni per le quali si è ritenuta correttamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., e, di conseguenza, le ragioni che spiegano la procedibilità d'ufficio (si veda pag. 3); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'errata applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena inflitta, è fondato, in quanto il giudice di merito ha effettuato un errore di calcolo, applicando la pena base di un mese di reclusione, aumentata a mesi tre per la recidiva e ridotta di un terzo per la scelta del rito, cosicché risulta applicato un aumento superiore a quello di due terzi previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., determinando una pena finale superiore a quella che si sarebbe dovuta applicare; - che il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; a ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'errore relativo all'applicazione del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno e giorni tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il