Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to re-evaluate evidence outside appellate limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in applying criminal law provisions regarding aggravated personal injury. The court rejected this, ruling that the appeal sought to substitute the trial judge's factual assessment with an alternative interpretation of the evidence, which exceeds the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Artt. 582, 585, 477 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to override the trial judge's evaluation of evidence with a different reconstruction of facts, as cassation review is limited to legal errors and does not permit a re-evaluation of the plausibility of factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile STURIALE STELLARIO nato a MESSINA il 20/03/1948 nel procedimento a carico di: CATANESE FRANCESCO nato a MESSINA il 24/01/1958 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 5 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Catanese per il reato di lesione personale aggravata, assolvendolo perché il fatto non sussiste; - che l'unico motivo di ricorso della ricorrente parte civile, che lamenta violazione ed erronea applicazione della legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 582, 585 e 477, comma primo, cod. pen., è inammissibile, poiché diretto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tale si pone all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità, atteso che la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); - che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, questa Corte di cassazione ha affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen