Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for inadmissible procedural grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marcello Ranieri inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Ranieri challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing he was the sole responsible party and that the appellate court failed to exercise reserved powers. The court rejected these claims, noting the first argument was already fully examined at the trial level and the second was contradicted by the record where the appellant admitted the defendant was a 'wooden head' and failed to prove the destination of unlisted assets. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces issues already decided by the lower courts or is manifestly unfounded due to a lack of evidence required by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MARCELLO nato a NAPOLI il 13/05/1963 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Ranieri per il reato di bancarotta fraudolenta e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge in riferimento al proprio riconoscimento quale unico responsabile per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (si vedano pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato) - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la nullità della sentenza di appello per violazione di legge in riferimento al mancato esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge, è manifestamente infondato in quanto inerente violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, difatti, come esplicitato anche da parte della Corte territoriale a pagina 5 del provvedimento impugnato, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il Grieco fosse una testa di legno e, inoltre, gravava sull'imputato, in qualità di amministratore, l'onere di provare quale fosse stata la destinazione dei beni non inventariati, circostanza non avvenuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec