Cassation court dismisses appeal for stalking charges as it violates admissibility rules regarding evidentiary re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for stalking, alleging errors in legal application and reasoning. The court rejected this because the appeal sought a general re-evaluation of evidence without identifying specific procedural violations, a matter already fully examined during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims merely to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors in the lower court's reasoning or procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LUCIO nato a MAZARA DEL VALLO il 26/08/1955 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 11 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Lucio Giacalone per i reati di atti persecutori, imbrattamento continuato e percosse e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati e la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Carlo Roccafiorita e Lilla Vitale; - che il ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, atteso che la Corte territoriale ha affermato che appare pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato alla luce dell'ampio quadro probatorio (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); trattasi, pertanto, di profili di censura già ampiamente e adeguatamente vagliati in sede di appello, caratterizzati, inoltre, da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci