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Ordinanza — n. 14220/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated assault due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kemalj Zorani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for aggravated assault, alleging violations of law and flaws in reasoning. The court rejected these claims because the arguments were overly generic and failed to cite specific evidence or legal grounds required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are excessively generic and lack the specific legal reasons and factual data necessary to support the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of evidence aggravated assault procedural costs Cassation admissibility specific legal reasoning risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORANI KEMAL3 nato il 18/01/1997 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 21 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Kemalj Zorjani per il reato di lesioni personali aggravate e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i