Ordinanza — n. 14218/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO ANTONIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/12/1962 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a TARALLO ANTONIO per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Faenza il 3 novembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO ANTONIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/12/1962 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a TARALLO ANTONIO per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Faenza il 3 novembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato a sostegno della dimostrazione della riconducibilità del fatto all'imputato, non solo il riconoscimento effettuatone dalla persona offesa in sede di individuazione fotografica, ma anche l'elemento della disponibilità del veicolo Lancia Lybra utilizzato dagli autori del furto per darsi alla fuga); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr