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Ordinanza — n. 14216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding aggravated theft conviction for night-time burglary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the application of the aggravated circumstance for committing a crime at night, but the court found the argument generic and unsupported. The court ruled that the lower court correctly applied the legal principle that night-time commission of theft constitutes an aggravating factor when it effectively hinders defense, as established in prior case law.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; The circumstance of committing a crime at night constitutes an aggravating factor for theft when it effectively hinders the victim's defense, provided no other neutralizing circumstances exist.

Parole chiave

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aggravated theft night time commission minorated defense cassation inadmissibility generic appeal procedural costs criminal procedure furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale si censura l'applicazione in danno dell'imputato ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA NIKE (CUI 010DCF6) nato il 11/02/1970 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a MOLLA NIKE per il delitto di furto aggravato in abitazione, consumato e tentato, nonché continuato (fatti commessi in Capezzano Pianore il 27 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si censura l'applicazione in danno dell'imputato ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, con l'addurre a fondamento dell'applicazione dell'aggravante il fatto che tutte le condotte di reato si fossero verificate in tempo di notte, profittando del sonno delle vittime e dell'assenza di transito di persone in orario notturno nel luogo in cui le abitazioni prese di mira erano collocate, ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres