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Ordinanza — n. 14215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising non-allowed generic mitigating circumstances issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the appellate judge failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that such appeals are inadmissible because the appellate court's decision was based on established precedent regarding the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises a question not permitted in the jurisdictional trial, specifically regarding the refusal of generic mitigating circumstances where the lower court provided a sufficient reference to decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal appellate court reasoning criminal history relevance procedural admissibility tentato furto furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANDREA nato a LIVORNO il 10/06/1975 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a MORELLI ANDREA per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Livorno dall'ottobre 2015 al gennaio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui stati addotti a sostegno del diniego del beneficio richiesto i plurimi precedenti penali dell'imputato, alcuni attinenti a fatti di rilevante gravità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President