Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract arguments and new recidiva claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salini Erdan inadmissible, ordering him to pay costs. The first ground was rejected because the arguments regarding theft responsibility were too abstract and lacked concrete connection to the lower court's reasoning. The second ground concerning recidiva was barred as it was not raised in the appeal act, violating procedural rules against new merit issues in cassation. Consequently, the appeal failed on both procedural and substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are abstract and specific to the lower court's reasoning or if they constitute new merit issues not raised in the appeal act.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALINI ERDAN ( CUI 01HWU8V ) nato il 26/05/1985 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SALINI ERDAN per i delitti di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e di cui agli artt. 110 e 349, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (fatti commessi in Firenze dal 1 gennaio 2016 sino al 23 marzo 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4, punto 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello presente in atti né dall'incontestata sintesi dei relativi motivi, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presi