Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and abstract grounds lacking specific reference to appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Roberto Fiorentino inadmissible. Fiorentino challenged the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction for theft and embezzlement, arguing a defect in the reasoning of the lower court. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was deemed too generic and abstract, failing to identify specific points of the appellate decision or provide concrete arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, failing to specify the points of the contested judgment or provide concrete arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ROBERTO nato a PALERMO il 09/06/1991 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a FIORENTINO ROBERTO per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Partinico sino al 25 giugno 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente