Sentenza — n. 14210/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 RONDI ANGELA nato a MAZARA DEL VALLO il 11/07/1976 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14210/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 RONDI ANGELA nato a MAZARA DEL VALLO il 11/07/1976 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 RONDI ANGELA nato a MAZARA DEL VALLO il 11/07/1976 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 novembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Indelicato e Angela Rondi per il reato di furto aggravato e, esclusa la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con cui eccepiscono l'estensione del regime di procedibilità a querela al reato di furto in contestazione ad opera del d.lgs. 150/2022, risulta fondato in quanto il reato di furto aggravato è divenuto procedibile a querela di parte, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e deve rilevarsi la mancanza della querela in atti; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 3