Cassation Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of admissibility regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and refusal of general mitigating circumstances, arguing procedural flaws in the penalty determination. The court rejected this because such arguments regarding the specific application of the penalty fall outside the scope of admissible grounds for a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they concern the determination of the penalty or the refusal of general mitigating circumstances, as these issues belong to the jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICERNO CARLO nato a ALTAMURA il 09/09/1998 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,717
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 3 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Picerno per il reato di furto in abitazione e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato come la pena risulti equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso e alla capacità a delinquere dell'imputato, non sussistendo, inoltre, motivi tali da concedere le circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente la mera mancanza di precedenti penali (si veda, pag. 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis