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Ordinanza — n. 14208/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only a defect of motivation, not a violation of law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fredi Zuna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zuna argued that the lower court failed to recognize self-defense and lacked proper motivation, but the Court held that appeals against peace court judgments via Article 39-bis of D.Lgs. 274/2000 admit only violations of law. Since the complaint regarding motivation was not a legal violation, the appeal was rejected as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against a peace court judgment admitting only violations of law is inadmissible if it challenges the defect of motivation or illogicality of the reasoning.

Parole chiave

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violation of law defect of motivation peace court judgment Cassation appeal inadmissibility self-defense legal violation lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNA FREDI nato il 22/11/1975 avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 del Giudice di Pace di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di Fredi Zuna per il reato di lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, Lorenzo Cavone; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, con cui denunzia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è manifestamente infondato laddove deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione, consentendo questa di comprendere l'iter logico- giuridico della decisione, e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove deduce la contraddittorietà o illogicità della motivazione in un ricorso ammesso per soli vizi di violazione di legge; difatti, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello contro le sentenze del giudice di pace può proporsi ricorso per Cassazione solo per vizi di violazione di legge; il motivo appare, inoltre, reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso