Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific evidence of trial court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Di Maio Vittorio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for insult under Article 612 of the Penal Code, arguing violations of procedural rules and denial of non-punishability. The court rejected these claims as generic, noting that the lower courts correctly assessed the intimidating nature of the defendant's conduct and the concrete offensiveness of the act without requiring a re-evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely request a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive misunderstandings by the trial court, or if the denial of statutory benefits is based on a congruent reference to the overall offensiveness of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VITTORIO nato a PALERMO 1111/09/1991 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DI MAIO VITTORIO per il delitto di cui all'art. 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 27 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è generico e non consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu oculi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla notevole capacità intimidatrice delle espressioni proferite dall'imputato all'indirizzo della persona offesa); - che il secondo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato il dato della notevole offensività in concreto della condotta tenuta dall'imputato); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce della complessiva offensività del fatto, come desunta dalla particolare gravità della condotta tenuta dall'imputato e dalle conseguenze dannose arrecate alla persona offesa); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere