Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic arguments without specific legal or factual grounds. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft liability but failed to identify decisive evidence or articulate precise legal errors. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic and unsubstantiated allegations that omit the specific legal reasons and factual data supporting the request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMON CRISTINA LUISA nato a BUCAREST( ROMANIA) il 26/04/1967 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 10 febbraio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Cristina Luisa De Simon per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato a lei ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il