Cassation court dismisses appeal claiming trial court improperly relied on victim and witness statements for theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by basing the theft conviction solely on the victim's and witness Trevisan's statements without sufficient corroboration. The court rejected this, ruling that such arguments seek a re-evaluation of evidence, which exceeds the scope of cassation review limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidentiary sources or challenge the credibility of witnesses and victims without identifying specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROIDIC SIDNEY nato a TRENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 6 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Sidney Broidic per il reato di furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in merito all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Trevisan, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali ben chiariscono circa le motivazioni che hanno condotto ad un'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla credibilità del teste Trevisan (si vedano pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31