Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14203/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as complaint about sentencing severity is inadmissible in merit proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was a complaint regarding the severity of the sentence. The lower court had convicted the defendant of aggravated theft and granted generic mitigating circumstances, which the appellant argued were insufficient to justify the penalty. The court ruled that complaints about the appropriateness of the punishment are not admissible in ordinary proceedings unless they involve specific legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: Complaints regarding the severity or appropriateness of the punishment are inadmissible in ordinary proceedings unless they involve specific legal errors or violate the principle of equality before the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing severity penal responsibility mitigating circumstances ordinary proceedings aggravamento della pena altri reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAAOUINI YOUNESS nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 10 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Youness Laaouini per il reato di furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione circa la congruità del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che il discostamento della pena dal minimo edittale è giustificato dai precedenti penali gravanti in capo all'imputato e l'apporto confessorio fornito dallo stesso, seppure non decisivo, è stato adeguatamente valorizzato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis