Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding procedural violations and sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the conviction based on the reliability of a photographic identification and the proportionality of the sentence. The court rejected these arguments, noting that challenges to evidentiary sources in this manner are not permitted in proceedings of legality and that the sentencing review was properly conducted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, n. 1; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals challenging the reliability of photographic identification or the proportionality of the sentence are inadmissible in proceedings of legality as they require a specific procedural violation or lack of motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMA ERGIS nato il 24/09/1996 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 17 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Ergis Rama per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., esclusa l'aggravante ex art. 625, n. 5, cod. pen., l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato denunzia l'inosservanza delle norme processuali e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità basatasi sul suo riconoscimento fotografico, del quale egli sostiene l'inattendibilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno espressamente affermato che il soggetto che ha effettuato il riconoscimento ha avuto modo di memorizzare i tratti somatici della persona che gli stava davanti al momento del fatto e ha riconosciuto l'imputato tra altre persone (si veda pagina 7 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione circa la congruità della pena inflitta, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d