Ordinanza — n. 14201/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; t - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CIAVARELLA LEONARDO per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Foggia il 6 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza,è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; t
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CIAVARELLA LEONARDO per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Foggia il 6 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza,è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaido,Rv. 245931); - che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato a sostegno del diniego del beneficio richiesto il fatto che l'imputato non aveva fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti e che avesse riportato plurime condanne irrevocabili per gravi reati contro il patrimonio) tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31gennaio2024 Il Consigliere estensore Il