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Ordinanza — n. 14198/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific evidence of factual errors in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Filippo Pesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a conviction for the Ustica incident, arguing violations of procedural and substantive law regarding evidence and sentencing. The court rejected these claims because the arguments merely requested a re-evaluation of evidence without identifying specific, decisive errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 612 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 164, comma 1, cod. pen. Appeals based on a general request to re-evaluate evidence without pinpointing specific, decisive factual errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific error re-evaluation of evidence Ustica incident conditional suspension denial minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 612 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a PESCO FILIPPO per il delitto di cui all'art. 612 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
Art. 164, comma 1, cod. pen.
6 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale motivato la decisione assunta al riguardo richiamando le tre condanne già riportate dall'imputato che, in quanto tali dunque, risultavano ostative ex art. 164, comma 1, cod.
art. 612 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a PESCO FILIPPO per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCO FILIPPO nato a PALERMO il 15/11/1963 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a PESCO FILIPPO per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatti commessi in Ustica il 28 agosto 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen. e 612 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità (ad esempio le dichiarazioni rese dai componenti dell'equipaggio navale e degli addetti ai servizi tecnici del porto di Ustica), siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i, di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che perciò non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato congruamente in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state, peraltro, confermate da altre persone informate dei fatti); - che il secondo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che l'offesa arrecata potesse essere ritenuta tenue, tenuto conto delle modalità della minaccia proferita nei confronti della persona offesa); - che l'ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 5 - 6 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale motivato la decisione assunta al riguardo richiamando le tre condanne già riportate dall'imputato che, in quanto tali dunque, risultavano ostative ex art. 164, comma 1, cod. pen, alla concessione del beneficio richiesto; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31gennaio 2024 Il co