Cassation Court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions for lack of admissibility and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Francesco and Stefano Macchia inadmissible and dismissed them on substantive grounds. The appellants argued for re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found their claims generic and legally unsupported. Consequently, the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy was upheld, and the appellants were ordered to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; Appeals alleging violation of law or defects in reasoning are inadmissible if they lack specific grounds, are overly generic, or propose a re-evaluation of evidence without identifying specific misinterpretations of the trial court's findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACCHIA FRANCESCO nato a UDINE il 20/12/1963 MACCHIA STEFANO nato a UDINE il 17/01/1960 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato Stefano Macchia, avv. Bruno Simeoni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Macchia e Francesco Macchia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, riconosciute in favore di entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per Francesco Macchia e prevalenti sulla contestata aggravante per Stefano Macchia, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Francesco Macchia, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Scotti e Radosevic, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (si vedano pagg. 11 e ss.), oltre ad essere inammissibile per la sua estrema genericità; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Francesco Macchia, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta stante l'assenza dello stato di insolvenza nel periodo in contestazione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (SU, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Francesco Macchia, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la dosimetria della pena, è manifestamente infondato oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato Stefano Macchia, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale scaturente dalla cessione dell'immobile a Scotti e all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale relativo alla cessione dell'immobile alla Rodosevic, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto entrambi volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de