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Ordinanza — n. 14194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and property damage as inadmissible due to procedural and substantive flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Magureanu Nicoleta and Magureanu Voicu inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their conviction for theft and property damage, arguing various defects in the lower court's reasoning regarding the timing of a request for adjournment, the assessment of evidence, and the application of aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these arguments as either manifestly unfounded, generic, or inadmissible for the first time in a trial of legality, upholding the lower court's decision based on established procedural and substantive rules.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2; Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding the assessment of evidence or the application of sentencing circumstances are inadmissible in the trial of legality if not specifically raised in the original appeal or if the lower court's reasoning is not susceptible to review.

Parole chiave

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inadmissible appeals trial of legality generic complaints first time issue procedural defects sentencing circumstances evidence assessment tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
- che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 178, lett.
Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 62-bis, cod. pen.
214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 133, cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 26924
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGUREANU NICOLETA nato il 18/05/1968 MAGUREANU VOICU nato il 02/04/1975 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di MAGUREANU VOICU e MAGUREANU NICOLETA per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Adria il 2 novembre 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando quattromotivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto intempestiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 10 ottobre 2018, presentata dal difensore degli imputati soltanto alle ore 23:31 di sabato 6 ottobre 2018, ancorché fissata la stessa fin dal 5 luglio 2018, e ingiustificato il concomitante impegno professionale addotto a sostegno perché noto al difensore fin dal 7 febbraio 2018 (vedasi pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione da travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pagina 4 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che ineccepibile ne è stato il riconoscimento in presenza della prova della manomissione di due delle tre placche antitaccheggio apposte sui beni oggetto di sottrazione, irrilevante essendo il fatto una di esse non fosse stata rimossa (vedasi pagina 5 della sentenza impugnata); - che l'ulteriore censura relativa all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, nell'escludere che ne ricorressero i presupposti, si è attenuta ai criteri interpretativi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 26924), in particolare quello del danno di lieve entità alla luce del consistente valore della merce sottratta (poco meno di 250 euro) (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - che l'ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione in maniera di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Cassazione ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito abbia fatto riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, o all'assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il C