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Ordinanza — n. 14191/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINE MOHAMED KARIM nato il 23/01/1987 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 5 dicembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Karim Grine per il reato di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva infraquinquennale e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro probatorio e al travisamento di alcuni elementi di prova, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato in quanto il certificato medico non è stato oggetto di travisamento per omissione (in particolare, il giudice di merito, attraverso una motivazione assolutamente logica, ben chiariva le ragioni dell'irrilevanza del certificato medesimo alla luce del complessivo quadro probatorio; si vedano pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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peggioramento del danno alla salute motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute ricorso per risarcimento danni guida recidiva in stato di ebbrezza lesioni conseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINE MOHAMED KARIM nato il 23/01/1987 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 5 dicembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Karim Grine per il reato di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva infraquinquennale e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro probatorio e al travisamento di alcuni elementi di prova, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato in quanto il certificato medico non è stato oggetto di travisamento per omissione (in particolare, il giudice di merito, attraverso una motivazione assolutamente logica, ben chiariva le ragioni dell'irrilevanza del certificato medesimo alla luce del complessivo quadro probatorio; si vedano pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso